IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, concede un
contributo una tantum, a titolo  d'integrazione  e/o  gestione  e  in
misura    proporzionale    alle    disponibilita'   finanziarie   per
l'acquisizione  delle  relative  quote,  agli  enti  locali  ed  alle
comunita'  Montane  che partecipano alla costituzione dei soggetti di
gestione  per  l'attuazione  del  programma   d'intervento   per   la
reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi  Stabiese-Torrese  e di
Airola, di cui all'art. 2, comma 9 del decreto-legge 10  marzo  1993,
n. 57, reiterato con decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   2. L'onere finanziario previsto in lire 500 milioni gravera' su un
capitolo  di  nuova istituzione dello stato di previsione della spesa
dell'esercizio finanziario 1994, con denominazione:  "Attuazione  del
programma  regionale  d'intervento  per  le  aree  di crisi Stabiese-
Torrese e di  Airola  -  Contributo  una  tantum  ai  comuni  per  la
costituzione  dei  soggetti di gestione (art. 2, comma 9 del decreto-
legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato  con  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  148,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1993, n. 236).